Pubblicato il 9 Gennaio 2017

Nei giorni scorsi l’Agenzia delle Entrate ha sottoscritto i primi quattro accordi preventivi con soggetti che presentano un volume di affari superiore a 300 milioni di euro. Il cosiddetto Patent box è finalizzato a promuovere la competitività delle imprese grazie a un carico fiscale più leggero sui redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali.

Due delle aziende interessate operano nel campo della moda mentre le altre sono attive nel settore della chimica e della produzione di beni finalizzati ad applicazioni nei settori dell’energia e delle telecomunicazioni. Per i prossimi 5 periodi d’imposta potranno contare sui benefici fiscali previsti dal regime di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali.

Gli accordi di Patent box definiscono i metodi e i criteri di calcolo del contributo economico dei beni intangibili alla produzione del reddito d’impresa dei contribuenti per determinare la quota di reddito imponibile agevolabile e riguardano sia l’uso diretto del bene immateriale sia quello indiretto. Per la quantificazione del reddito agevolabile è stato utilizzato in tre casi il metodo Confronto di prezzo (Cup – Comparable uncontrolled price interno ed esterno) e in uno quello della ripartizione degli utili (Rpsm – Residual profit split). I beni immateriali agevolati sono stati sia marchi sia brevetti, disegni, modelli e know how.

Le quattro aziende avevano presentato domanda entro il 31 dicembre 2015 e prodotto la documentazione integrativa nei termini previsti dalle indicazioni di prassi. Una volta esaminati i requisiti per l’ammissibilità alla procedura, a settembre 2016 è iniziata la fase di contraddittorio, che è terminata nei giorni scorsi.

Il Patent box è un’agevolazione fiscale che prevede l’esclusione dalla tassazione di una quota del reddito complessivo del 30% nel 2015, del 40% nel 2016 e del 50% dal 2017 derivante dall’utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Sono escluse dalla formazione del reddito anche le plusvalenze derivanti dalla cessione degli stessi beni a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla loro cessione sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali. Possono accedere all’agevolazione tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, inclusi i soggetti non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, a condizione che siano residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio è effettivo.