Pubblicato il 12 Ottobre 2017

Rispondendo ai quesiti di un’associazione di imprese e parchi tecnologici e scientifici, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la risoluzione n. 122/E del 10 ottobre 2017, le condizioni affinché i costi per la realizzazione di prototipi rientrino tra le spese ammissibili al credito d’imposta ricerca e sviluppo.

Il bonus ricerca e sviluppo può essere riconosciuto per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020 ed è commisurato alle spese ammissibili sostenute in eccedenza rispetto alla media delle spese ammissibili sostenute nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. L’agevolazione è concessa con un’aliquota unica del 50% a prescindere dalla tipologia di investimenti effettuati, entro un importo massimo annuale di 20 milioni di euro. La distinzione delle varie categorie di spese continua ad avere rilevanza anche con il passaggio all’aliquota unica, a causa dei differenti oneri documentali previsti dalla normativa a carico dei beneficiari.

Tra i quesiti posti dall’associazione all’Agenzia delle Entrate vi sono quelli relativi all’ammissibilità all’agevolazione:

  • Per i costi di acquisto dei materiali per la realizzazione del prototipo di un macchinario;
  • Per le lavorazioni speciali, che non possono essere svolte internamente in azienda e senza le quali sarebbe impossibile realizzare il prototipo stesso;
  • Per i contratti di sviluppo sperimentale, che comprendono lo studio di fattibilità tecnica, la progettazione, l’ingegnerizzazione e la realizzazione del prototipo di un nuovo macchinario e il suo test.

Per quanto riguarda l’acquisto di semplici materiali o componenti già disponibili sul mercato, anche quando è impiegato per la realizzazione dei prototipi, non può ritenersi ammissibile all’agevolazione; mentre sono ammissibili tutti i beni materiali ammortizzabili il cui impiego sia indispensabile per la realizzazione del prototipo.

Relativamente alle lavorazioni speciali strumentali alla realizzazione del prototipo, queste spese possono essere ricondotte alla voce “competenze tecniche”. Quando invece i costi di esternalizzazione riguardino attività riconducibili alla ricerca e sviluppo o abbiano ad esito un risultato o prodotto innovativo, questi rientrano nella ricerca commissionata.

Infine, i contratti di sviluppo sperimentale sui prototipi rientrano tra i contratti di ricerca extra-muros. Tra di essi possono rientrare ad esempio: i contratti commissionati a terzi per la realizzazione di componenti originali o per l’adattamento, con carattere innovativo, di componenti non originali.