Pubblicato il 18 Settembre 2020

In vigore il Regolamento (UE) 2020/1056 sulle informazioni elettroniche sul trasporto merci (eFTI), approvato dall’Unione Europea e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE del 31 luglio scorso.

Il Regolamento inizierà a determinare effetti concreti nell’agosto 2024. La Commissione europea svilupperà, entro il 2022, le specifiche tecniche per le piattaforme eFTI. Gli Stati membri avranno quindi 30 mesi per creare piattaforme elettroniche per lo scambio di informazioni. Entro agosto 2024, infine, gli operatori dei trasporti potranno inviare informazioni elettroniche utilizzando un formato armonizzato in tutti gli Stati membri dell’UE.

Trasporto smart ed efficiente

Il Regolamento stabilisce un quadro giuridico per gli operatori del trasporto stradale, ferroviario, marittimo e aereo per condividere, in formato elettronico, le informazioni relative al trasporto merci nell’UE (comprese le merci in transito), che un operatore economico deve mettere a disposizione delle autorità competenti al fine di attestare la conformità della spedizione alla normativa vigente. Si tratta di un passaggio cruciale in quanto comporta vantaggi significativi per il trasporto merci su strada dell’UE.

Il nuovo Regolamento non impone nessun obbligo in capo all’operatore economico a fornire informazioni in formato elettronico, ma standardizzandone l’uso (le autorità competenti degli Stati membri sono tenute ad accettare le informazioni elettroniche che riceveranno) ne incentiva la diffusione con ricadute positive sull’intera filiera. Il regolamento eFTI aumenterà l’efficienza di tutti i tipi di trasporto, tagliando i costi per gli operatori, semplificando l’applicazione e rimuovendo le barriere linguistiche. Inoltre faciliterà anche il lavoro di controllo, riducendo i tempi di attesa durante le ispezioni. La Commissione europea stima che la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dall’utilizzo di moduli digitali consentirà agli operatori di risparmiare fino a 27 miliardi di EUR nei prossimi 20 anni.

L’operatore economico potrà mettere a disposizione di un’autorità competente le informazioni in formato elettronico solo:

– attraverso una piattaforma certificata, basata sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione

oppure

– avvalendosi, sulla base un contratto, di un prestatore di servizi certificato che assicuri il trattamento delle informazioni tramite una piattaforma tecnologica e conformemente alle previsioni del regolamento.

Nel dettaglio, il regolamento si applica esclusivamente alle informazioni che il trasportatore/operatore logistico deve fornire sulla base di specifiche norme comunitarie e dei relativi atti attuativi della Commissione e dei singoli Stati membri. Le informazioni interessate dal processo di digitalizzazione riguardano:

– gli elementi che devono essere contenuti nel documento di trasporto ai sensi del Regolamento n. 11 del Consiglio riguardante l’abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto (art. 6);

– gli elementi che il documento di trasporto deve contenere qualora si svolga un’operazione di combinato per conto terzi ai sensi della Direttiva 92/106/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (art. 3);

– i dati che devono essere forniti come prove che attestino la conformità di un trasporto di cabotaggio alle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 1072/2009 che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (art. 8, paragrafo 3);

– le informazioni che devono essere contenute nel documento di trasporto nel caso in cui siano movimentate merci pericolose secondo quanto previsto dagli accordi internazionali (ADR per il trasporto su strada, capitolo 5.4; RID per il trasporto su ferrovia – capitolo 5.4; ADN per il trasporto mediante vie navigabili interne – capitolo 5.4) e conseguentemente recepito dalla Direttiva 2008/68/CE sul trasporto interno di merci pericolose;

– le informazioni che devono accompagnare il trasporto di rifiuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;

– le prescrizioni sulle informazioni stabilite nella Direttiva (UE) 2016/797 sull’interoperabilità del sistema ferroviario dell’UE;

– le prescrizioni sulle informazioni stabilite nel Regolamento (CE) n. 300/2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile.